Impuesto sobre los vuelos

Modalità e termini di attuazione dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati

Protocollo n. 2012/97718
Modalità e termini di attuazione dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati di cui all’articolo 16, commi 10-bis e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del provvedimento ed a quanto previsto dall'articolo 16, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 DISPONE:

1. Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi

1.1 L'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui all'articolo 16, comma 10-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214(di seguito decreto), introdotto dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è dovuta da ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di euro 100, in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e di euro 200, in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.

1.2. Per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile.

1.3. L'imposta deve essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale.

1.4. Per tratta si intende il tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, a prescindere dagli scali tecnici.

1.5. Per le tratte effettuate tramite aeromobili immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), o nei registri di Paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l'imposta deve essere versata dal vettore entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione del servizio.

1.6. Per le tratte effettuate con aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC o nei registri di paesi comunitari o appartenenti allo spazio economico europeo, l'imposta deve essere versata, per ciascuna tratta, prima della partenza o entro il giorno successivo all'arrivo nel territorio nazionale .

1.7. Per le tratte effettuate a partire dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge 26 aprile 2012, n. 44, e fino al 30 giugno 2012, l'imposta deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2012.

1.8. La lunghezza del tragitto è pari alla distanza ortodromica fra il punto di arrivo e il punto di partenza maggiorata di 95 Km.

2. Imposta erariale sugli aeromobili privati.

2.1. L'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, è dovuta nelle seguenti misure annuali:

a) aeroplani con peso massimo al decollo:

  1. fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
  2. fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
  3. fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
  4. fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
  5. fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
  6. fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
  7. oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;

b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;

c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

2.2. Per peso massimo al decollo (Maximum Take Off Weight - MTOW) si intende il dato di omologazione riportato nel Manuale di Volo del singolo aeromobile.

2.3. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma precedente per ciascun mese di validità.

2.4. In caso di più soggetti tenuti al pagamento, l'imposta è dovuta solidalmente tra loro.

2.5. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili:

  1. gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
  2. gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
  3. gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
  4. gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
  5. gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
  6. gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
  7. gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
  8. gli aeromobili di costruzione amatoriale;
  9. gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.

2.6. Le previsioni di cui al presente punto 2 trovano applicazione a partire dal 6 dicembre 2011.

2.7. L'imposta versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura vigente, è scomputata da quella dovuta all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità o può essere richiesta a rimborso qualora il contribuente non risulti più tenuto al pagamento dell'imposta.

2.8. Non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore a quella vigente se l'eccedenza è versata entro il 28 luglio 2012.

3. Aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC

3.1. L'imposta di cui al precedente punto 2 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protrae per oltre quarantacinque giorni in via continuativa.

3.2. Ai fini del computo della durata della sosta, non si considerano i giorni, intesi come periodi di durata superiore a dodici ore, in cui l'aeromobile staziona presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo, risultanti dai registri tecnici del manutentore.

3.3. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero e, comunque, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di sosta annuale. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi indicati nell'articolo 2 del presente provvedimento per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

3.4. Si applicano le esenzioni indicate nell'articolo 2 del presente provvedimento e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

3.5. L'imposta trova applicazione a partire dal 28 dicembre 2011.

3.6. Per gli aeromobili che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 e fino al 2 marzo 2012, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta è corrisposta entro il 28 luglio 2012.

4. Modalità di versamento

4.1. L'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, prevista dall'articolo 16, comma 10-bis, del decreto convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versata mediante modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi”.

4.2. Con risoluzione emanata dall'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sui voli dei passeggeri di aerotaxi con le modalità previste dal presente provvedimento e sono impartite istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

4.3 I soggetti tenuti al versamento dell'imposta che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 4.1 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8- Capitolo 1224, indicando:

  1. codice BIC : BITAITRRENT;
  2. causale del bonifico: generalità del vettore, numero passeggeri seguito dalla tipologia di tratta, da indicare con “A” o “B”, dove A indica la tratta fino a 1. 500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km, codice tributo (come indicato nella risoluzione di cui al punto 4.2) e data di effettuazione del servizio di aerotaxi indicata con giorno, mese e anno;
  3. IBAN - IT48 A010 0003 2453 4800 8122 400, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it

4.4. L'imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e l'imposta sugli aeromobili esteri è versata mediante modello di pagamento “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 11/E del 3 febbraio 2012.

4.5. I soggetti tenuti al versamento dell'imposta che sono impossibilitati ad effettuare il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 4.4 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in “EURO” in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8- del Capitolo 1223, indicando:

  1. codice BIC : BITAITRRENT;
  2. causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell'imposta, identificativo dell'aeromobile (marca di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento;
  3. IBAN - IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it .

4.6. I suddetti codici IBAN possono essere variati con apposita risoluzione.

5. Sanzioni

5.1. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e dell'imposta erariale sugli aeromobili privati si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Disposizione finale

6.1. Tenuto conto che il decreto è stato modificato dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il presente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sostituisce quello emanato in data 3 febbraio 2012.

Motivazioni

L'articolo 16, commi da 10-bis a 15-bis, del decreto, successivamente modificato con l'articolo 3- sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, nonché la riduzione dell'imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, e la modifica dell'imposta erariale sugli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre i quarantacinque giorni in via continuativa.

Ai sensi del comma 15 del citato articolo 16, le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11 sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

In attuazione del richiamato comma 15 con il presente provvedimento sono stabilite le modalità di attuazione e versamento dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, dell'imposta sugli aeromobili immatricolati nei registri nazionali e dell'imposta sugli aeromobili esteri.

Il versamento deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi”. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in “EURO” in favore del capitolo e articolo del bilancio dello Stato italiano.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
  • decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
  • statuto dell'Agenzia delle Entrate;
  • regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

Disciplina normativa di riferimento

  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni, recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n, 662”
  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie , a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n, 662”
  • decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni (articolo 16, commi da 10-bis a 15-bis.1)

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28/06/2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
F.to Attilio Befera

Documento ufficiale dell'agenzia delle entrate